Art. 2.
(Direttore didattico).

      1. Il direttore didattico rappresenta la singola istituzione scolastica, presiede il consiglio di presidenza, il consiglio di amministrazione e tutti gli organismi di partecipazione e di responsabilità d'istituto, tranne quelli costituiti da soli alunni o da soli genitori; svolge funzioni di direzione, gestione e controllo; cura i rapporti con le famiglie e gli studenti, nonché le relazioni esterne con gli enti e le agenzie operanti sul territorio.

 

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      2. Il direttore didattico è tenuto a presentare trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio dei docenti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal piano didattico d'istituto.
      3. Il direttore didattico amministra, organizza e gestisce il servizio secondo criteri di efficienza ed efficacia; stipula contratti e convenzioni, indice le gare, acquisisce i preventivi di spesa, conduce le trattative, effettua gli acquisti, sottoscrive i contratti di fornitura di beni e servizi.
      4. Ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, il direttore didattico è altresì responsabile dei risultati complessivi raggiunti nella gestione del servizio scolastico reso dall'istituto.